La battaglia infinita dei diritti d'autore reclamati dalle testate giornalistiche vs società specializzate in rassegne stampa

Il Tar non cambia idea: la rassegna stampa, fatta mediante la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è illegittima. Il tribunale amministrativo del Lazio ribadisce in una nuova sentenza quanto già stabilito a metà aprile respingendo due ricorsi proposti da l’Eco della Stampa (Leggi qui l’articolo di AdgInforma.it). La nuova sentenza conferma il principio nei confronti, questa volta, di un ricorso presentato da Data Stampa, l’altra grande agenzia di media monitoring italiana che, insieme a l’Eco della stampa, rappresenta il 70% del giro d’affari di questo mercato.

L’azienda contestava, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti con i quali nel dicembre scorso l’Agcom le ordinò di provvedere alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli delle società editrici RCS Mediagroup, Editoriale Domani, L’Unione Sarda, Sesaab e Società Editrice Sud, tutte associate alla Federazione italiana editori giornali, recanti la clausola di riproduzione riservata, intimandole anche di interromperne la riproduzione.

Così come già avvenuto per il ricorso dell’Eco della Stampa di un mese fa, il giudice ha ritenuto infondati i motivi di censura relativi alla ritenuta carenza assoluta di potere dell’Agcom sul tema, sulla preclusione del procedimento dell’Autorità in pendenza di un giudizio civile e di una sentenza passata in giudicato, e sulla ritenuta disparità di trattamento nei confronti degli altri operatori di settore. Caduti i motivi cardini del ricorso i giudici si sono concentrati sul tema della violazione della legge sul diritto d’autore. Anche su questo aspetto il Tar ha ribadito che "la rassegna stampa (fatta come la fa la ricorrente) con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima". L’Agcom, dunque, "ha correttamente posto alla base dell’ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d’autore". Il provvedimento contestato quindi "si atteggia come atto plurimotivato, ove ciascuno dei motivi è sufficiente a fondare l’ordine dell’Autorità".

Una guerra senza fine – Il nuovo pronunciamento del tribunale amministrativo rafforza ancora la posizione degli editori in questa lunga battaglia legale che dura ormai da oltre 10 anni. La sentenza riapre una ferita che sembrava sulla via della guarigione dopo che prima l’Eco della stampa (Novembre 2020) e poi Data stampa (Gennaio 2021) avevano siglato un accordo Repertorio Promopress, la società che gestisce per conto della Fieg i diritti di riproduzione e comunicazione degli articoli nelle rassegne, in cui riconoscevano il diritto alla remunerazione degli editori per l’utilizzo delle loro notizie da parte delle agenzie. Da queste intese erano rimaste fuori tutte le realtà editoriali che non aderiscono a Promopress, come per esempio Rcs, Sole 24 Ore e il gruppo Caltagirone.

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